Archivio per luglio 2009

Comunicato stampa Assoedilizia: “Italiani in vacanza come al solito”

luglio 31, 2009

ASSOEDILIZIA
Cescat-Centro Studi Casa Ambiente e Territorio

  COMUNICATO STAMPA 

ITALIANI IN VACANZA COME AL SOLITO.
55 per cento della popolazione in Villeggiatura.
Nei giorni dal 30 luglio al 4 agosto 10 milioni di autoveicoli in viaggio.

 Vacanze in movimento  (auto-motoveicoli, treni,  aerei, navi) per oltre 34 milioni di villeggianti; ma la durata del soggiorno principale è  ridotta a meno di due settimane, mentre la spesa pro-capite scende di oltre 100 euro – 

 Dove vanno i milanesi e i lombardi Milano

  – Alle vacanze gli italiani non rinunciano anche nell’anno della recessione.

 Con un elemento in più: maggiore oculatezza, o maturità, nelle scelte delle località di villeggiatura, nella durata, nelle spese.

E’ quanto emerge da una ricerca del CESCAT-Centro Studi Casa Ambiente e Territorio di Assoedilizia sulla base di proprie rilevazioni e incrociando i dati di Anas, Fs, aeroporti, operatori turistici e organizzazioni di consumatori.

 Non ci sono grandi variazioni rispetto al 2008.

Si sono messi o si metteranno in viaggio oltre 34 milioni di persone: il 15% circa si è mosso dopo la chiusura delle scuole – dal 6 al 16 giugno (Lombardia) – mentre nel mese clou delle vacanze, dal 30 luglio al 26 agosto, sarà in vacanza il 55% del totale.

 La durata media del soggiorno principale si riduce da 14 a 13 giorni, la settimana si trasforma in week-end lungo (quattro giorni) se non in ripetuti spostamenti con permanenze ancora più brevi sui luoghi di villeggiatura. Ciò significa maggior traffico (dal 31 luglio al 2 agosto 10 milioni di autoveicoli, oltre 2 milioni di viaggiatori in treno, un milione in aereo di cui 400.000 in transito negli aeroporti milanesi).

 Ricordiamo che due altri grandi esodi in uscita si verificheranno dal 7 al 9 agosto e nei giorni immediatamente precedenti Ferragosto;  mentre i giorni del rientro sono previsti per il 22-23, 24-30 agosto, 5-6 settembre.

 Come al solito, preferito il mare da circa il 50%, comunque in calo rispetto al 2008.

 Tra le mete preferite, le città d’arte e cultura che si contendono, con il 16-18%, il secondo posto con la campagna. Due trend in continua ascesa mentre la preferenza per la montagna/collina è in caduta, tornando ai livelli del 2005.  Anche la spesa pro capite sarà più contenuta: circa 100 euro in meno rispetto ai 1.015 del 2008. Perdono clienti gli alberghi (in Italia 33.800 con quasi 2.100.000 posti letto) a favore di pensioni, dell’affitto della casa-vacanze (18%),  della casa di proprietà (15%), di bed&breakfast, agriturismo(16.000 centri), campeggio (14%); il resto in casa di parenti ed amici.

 Italiani all’estero

 Un quarto dei vacanzieri italiani preferisce l’estero. La  quota più consistente conferma la preferenza per Spagna, Grecia, Mar Rosso, Tunisia, Turchia, le città di Londra, Parigi, Barcellona e – rafforzando il successo del 2008 – Berlino.

Notevole l’incremento percentuale di turisti italiani in Croazia, in frenata la meta Usa (troppo defatiganti i controlli di sicurezza? O tasso di cambio sconveniente?)

Crociere. In forte espansione rispetto al 2008. Se si calcolano anche le mini-crociere traghetto (con auto al seguito) si raggiungeranno 8.500.000 unità a bordo di 148 navi di 64 compagnie.

Stranieri in Italia.

I tedeschi fanno, come al solito, la parte del leone con quasi il 30% di presenze, seguiti a distanza dai turisti del Regno Unito (7%) e a scalare con percentuali comprese tra un punto e mezzo punto, americani, francesi, olandesi, austriaci, svizzeri, spagnoli, russi, giapponesi.

I lombardi

Mare. Costa adriatica e ligure si contendono i primi posti nelle preferenze dei lombardi, milanesi in testa, anche se le tipologie dei fruitori sono ben diverse: netta prevalenza di turisti di “seconda casa” in Liguria, pensioncine e campeggi accolgono in maggioranza i lombardi sul nord Adriatico.
 Seguono le spiagge toscane, la Sardegna, il Sud (Puglia, Calabria, Sicilia); ma pure le isole minori (in particolare l’ Elba).

  Monti.  Dominano le Prealpi, seguite da Valtellina, Valchiavenna, Valle d’Aosta e Vallese, Trentino Alto Adige, Engadina.

Percentuali minori anche se consistenti scelgono i laghi, l’Oltrepò, l’Umbria, la Toscana. Una curiosità. Nell’intero anno Milano registrerà oltre la metà di turisti dell’intera Lombardia (oltre 5 milioni e mezzo. Ma c’entra il turismo d’affari).  

Sito www.assoedilizia.com 

ASSOEDILIZIA, la borghesia storica di Milano e della Lombardia

Da Confedilizia: Modifiche alla normativa sul condominio

luglio 30, 2009

 Il relatore sen. Mugnai (PdL) ha presentato, nella seduta della Commissione Giustizia del Senato del 29.7.‘09, il testo unificato dei disegni di legge di modifica della normativa sul condominio predisposto dal Comitato ristretto costituito in seno alla Commissione.
Di seguito si riporta il testo unificato in questione, sul quale è intenzione della Confedilizia aprire al più presto un’ampia consultazione. Gli interessati alla materia possono comunque, sin d’ora, far pervenire alla Segreteria Generale osservazioni sul testo di cui trattasi e proposte sulla materia in sé.

Art. 1

1. L‘articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio).– Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quali il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate, incluso l’insieme degli elementi architettonici e decorativi dei balconi;

2) le aree destinate a parcheggio nonchè i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la sala per le riunioni di condominio, la lavanderia, gli stenditoi, gli impianti centralizzati;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini» .

Art. 2

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari e di edifici abbiano parti che servono all’uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui alle sezioni VI e VII del capo II del titolo II del presente libro non si applicano ai condominii, se incompatibili con la condizione dei luoghi tenuto conto dell’amenità, della comodità e di ogni altra caratteristica ambientale.

Gli atti che comportano il godimento esclusivo di parti comuni, salvo prova contraria, si presumono tollerati dagli altri condomini ai sensi dell’articolo 1144 .

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni).– La sostituzione delle parti comuni, ovvero la modificazione della loro destinazione d’uso, se ne è cessata l’utilità ovvero è altrimenti realizzabile l’interesse comune, può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, sesto comma.

La convocazione dell’assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno sessanta giorni liberi prima della data di convocazione, individua, a pena di nullità, le parti comuni, indica l’oggetto della deliberazione e descrive il contenuto

specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che i condomini che hanno richiesto la convocazione dell’assemblea intendono proporre.

La convocazione è affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati.

La deliberazione, assunta con atto pubblico a pena di nullità, contiene la dichiarazione espressa di avere effettuato gli adempimenti di cui al secondo comma, e determina l’indennità che, ove richiesta, spetta ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto sulle parti comuni, in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle destinazioni d’uso). – In caso di attività contraria alle destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino, salva la facoltà di agire a tutela dei propri diritti e interessi, può chiedere all’amministratore di diffidare il condominio dal persistere in tali violazioni e, in caso di mancata cessazione delle violazioni nonostante la diffida, chiedere all’amministratore di convocare entro trenta giorni l’assemblea, inserendo all’ordine del giorno la richiesta di uno o più condomini di tutela della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva . L’amministratore è tenuto a convocare senza indugio l’assemblea. Decorso il termine suindicato senza che sia stata convocata l’assemblea, il condomino richiedente può ricorrere all’autorità giudiziaria .

Nel caso in cui accerti la violazione della destinazione d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il giudice può ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto violata e condannare il responsabile, al pagamento di una somma di denaro in favore del condominio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, tenuto conto della gravità della violazione, dell’incremento di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati dall’interessato» .

Art. 3

1. L‘articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti .

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643 .

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio .

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini . In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma» .

Art. 4

1. L‘articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun

condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter» .

Art. 5

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni .

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze .

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni» .

Art. 6

1. L‘articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio .

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore» .

esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti .

Gli atti e le sentenze che comportano modificazione del valore proporzionale di ogni unità immobiliare devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, ai sensi dei numeri 14) e 14-bis) dell’articolo 2643 .

Il condomino non può, rinunziando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d’uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio .

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento nè aggravi di spesa per gli altri condomini . In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma» .

Art. 4

1. L‘articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun

condomino, ovvero esse siano state sottratte all’uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi dell’articolo 1117-ter» .

Art. 5

1. All’articolo 1120 del codice civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni .

Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, salvo quanto disposto dall’articolo 1122-bis;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze .

Ciascun condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma ne dà comunicazione, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi proposti, all’amministratore che convoca l’assemblea entro trenta giorni» .

Art. 6

1. L‘articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso esclusivo). – Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio .

Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore» .

Art. 7

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettano le condizioni di sicurezza imposte dalla legge .

La mancanza delle condizioni di sicurezza di cui al primo comma si considera situazione di pericolo imminente rispetto all’integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonchè rispetto all’integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o abitualmente vi accedono, anche ai fini della legittimazione alla tutela .

Nel caso in cui sussista il sospetto non infondato che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, l’amministratore, anche su richiesta di un solo condomino, accede alle parti comuni dell’edificio ovvero interpella il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo della singola unità immobiliare affinchè sia consentito l’accesso ad un tecnico nominato di comune accordo per l’eventuale redazione di un piano di intervento volto a ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza .

L’interpellato può, d’accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell’accesso .

La documentazione amministrativa relativa all’osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di per sè di ostacolo alla richiesta di accesso di cui al comma terzo .

Se risulta la situazione di pericolo di cui al secondo comma, il condomino comunica all’amministratore le modalità ed il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori per la messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonchè le modalità dell’accesso per la relativa verifica .

Nei confronti di coloro che negano immotivatamente il consenso all’accesso, o che contestano od ostacolano il piano di intervento concordato, possono essere richiesti al giudice gli opportuni provvedimenti cautelari . L’autorità giudiziaria, valutata ogni circostanza, può, anche in via provvisoria, porre le spese per il compimento degli atti e degli interventi successivi a carico di chi abbia immotivatamente negato il proprio consenso all’accesso od ostacolato l’esecuzione del piano d’intervento concordato .

Decorsi dieci giorni dalla diffida anche di un solo condomino, in caso di inerzia dell’amministratore, ognuno degli interessati di cui al secondo comma può adire l’autorità giudiziaria anche in via d’urgenza .

La documentazione amministrativa formata dopo l’esecuzione del piano di intervento è integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliata mente i lavori eseguiti ed i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio . Tutti i soggetti indicati nel secondo comma hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari .

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva). – Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolte .

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne da comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi . L’assemblea, convocata senza indugio dall’amministratore nelle forme e nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter, può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio . L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali .

I condomini o i loro aventi causa devono consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva ove necessario per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. In caso di impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, l’autorità giudiziaria provvede anche in via di urgenza .

L’interessato ed i suoi aventi causa sopportano le spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto» .

Art. 8

1. All’articolo 1123, secondo comma, del codice civile le parole: «che ciascuno può farne» sono sostituite dalle seguenti: «, anche potenziale e come determinato dalla legge o dal titolo, che ciascuno può farne» .

2. All’articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori)» .

Art. 9

1. L‘articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore). – Quando i condomini sono piu` di quattro, se l’assemblea non vi provvede, l’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario o revocato, nomina amministratore uno dei condomini o, in difetto di accettazione, un terzo .

Al momento dell’accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell’incarico, l’amministratore dichiara i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) del primo comma dell’articolo 1130, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell’originale dall’amministratore che ne attesta la conformità .

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore nonchè i dati relativi alla garanzia di cui al quinto comma .

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore .

L’amministratore nominato, salva espressa dispensa da parte dell’assemblea, presta idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall’espletamento del suo incarico per un valore non inferiore agli oneri prevedibili della gestione annuale. In mancanza sono privi di efficacia la nomina o il rinnovo dell’incarico. L’amministratore è tenuto inoltre a prestare idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi al medesimo imputabili derivanti da incarichi di gestione straordinaria del condominio per un valore non inferiore agli oneri della medesima .

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio, prevedendo modalità idonee a consentire a ciascun condomino la consultazione della relativa rendicontazione periodica .

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l’assemblea che delibera l’approvazione del bilancio preventivo può altresì disporre le modalità e i limiti con i quali l’amministratore preleva le somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l’amministratore. Analogamente l’assemblea

può provvedere nel caso in cui abbia deliberato spese straordinarie. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell’amministratore ed ai creditori di ciascun condomino .

Il compenso dell’amministratore comprende i costi delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell’ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all’amministratore il compenso per i successivi venti giorni per il compimento delle operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall’incarico, fermo restando l’obbligo della consegna immediata della cassa, del libro dei verbali e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonchè a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini .

L’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà . In tal caso, fermo restando il diritto dei creditori del condominio di esercitare le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, l’amministratore risponde insieme a questi ultimi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati .

Salvo diversa deliberazione, l’amministratore dura in carica due anni e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera sulla nomina del nuovo amministratore .

L’amministratore può essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità .

Costituisce, tra le altre, grave irregolarità dell’amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al secondo comma:

a) il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;

c) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al sesto comma;

d) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore ovvero quelli di altri condominii gestiti dal medesimo;

e) l’aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registi immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

f) l’aver omesso di agire ai sensi del decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato ed avere omesso di coltivare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva» .

 

Art. 10

1. L‘articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’amministratore) . L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) eseguire gli adempimenti fiscali;

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, analoghe annotazioni relative ai titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento nonchè menzione delle attività svolte in attuazione della normativa di sicurezza. Tali elementi sono forniti in forma scritta dai singoli condomini all’amministratore entro sessanta giorni dalla variazione dei dati. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza della comunicazione da parte dei condomini, richiede a questi ultimi, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore incarica un tecnico per l’acquisizione di ogni informazione necessaria alla tenuta del registro anagrafico, addebitandone il costo al condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonchè le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonchè gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale . Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata ed in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;

8) provvedere all’affissione degli atti di cui all’articolo 1117-ter;

9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso .

Art. 11

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale) . Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonchè dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione .

«Art. 1130-ter. – (Consiglio di condominio) . L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di oltre nove unità immobiliari . Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo » .

Art. 12

1. All’articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Quando l’amministratore rappresenta il condominio nell’attuazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter ed esegue gli atti ad esse relativi, esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni.»;

b) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell’assemblea, può consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio .

Ove non si prendano provvedimenti per l’amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio, sentiti l’amministratore, se esistente, ed il ricorrente, e può anche nominare amministratore uno dei condomini o un terzo, autorizzandolo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese» .

Art. 13

1. L‘articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condomino). – Il condomino che ha assunto la gestione delle cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente o che la gestione sia stata utilmente iniziata .

Se una deliberazione adottata dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino, dopo aver diffidato l’amministratore, può intraprenderne l’esecuzione decorsi inutilmente trenta giorni dalla comunicazione della diffida . Se entro tale termine l’amministratore si oppone per iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d’urgenza disponendo anche in ordine alle modalità e spese dell’esecuzione» .

Art. 14

1. L‘articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni). – L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio .

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio .

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti al meno un terzo del valore dell’edificio .

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma .

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’articolo 1120 devono essere sempre approvate con la maggioranza prevista dal secondo comma del presente articolo .

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter devono essere sempre approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore complessivo .

L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dall’amministratore» .

 

Art. 15

1. L‘articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). – Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini .

Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti .

La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione .

Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione . Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa .

La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile .

In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti» .

Art. 16

1. L‘articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione) . Per quanto non è espressamente previsto dal presente capo si osservano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione in generale» .

Art. 17

1. All’articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

«14) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti»;

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

«14-bis) gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o complessi di beni» .

Art. 18

1. All’articolo 2659 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per i condominii, devono essere indicati la denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le trascrizioni delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter e degli atti che impongono, vietano o modificano specifiche destinazioni d’uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro il condominio, si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-bis) dell’articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime » .

Art. 19

1. L‘articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi .

I creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti anche al di fuori del caso contemplato dall’articolo 1129, ottavo comma, del codice, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini in regola con i versamenti che subiscano pregiudizio per fatto di altri condomini o dell’amministratore hanno nei loro confronti diritto di rivalsa .

L’amministratore comunica ai creditori del condominio ancora insoddisfatti, a pena del risarcimento dei danni, le somme dovute e non corrisposte da ciascun condomino, nonchè l’eventuale ricorso a strumenti coattivi di riscossione ai sensi dell’articolo 1129, nono comma, entro quattro mesi dal giorno in cui il credito è diventato esigibile .

Il condomino che ha alienato l’unità immobiliare risponde in solido con l’avente causa nei confronti del condominio per le obbligazioni sorte fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che attua il trasferimento del diritto » .

Art. 20

1. All’articolo 64 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente » .

Art. 21

1. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l’ora della riunione. L’omessa, tardiva o incompleta convocazione dei condomini rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice ma la legittimazione spetta ai soli condomini dissenzienti o assenti perchè non ritualmente convocati .

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima .

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di nuove convocazioni» .

Art. 22

1. L‘articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e più di un quinto del valore proporzionale .

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente .

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis, i condomini di ciascun edificio e proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio designano, con la maggioranza dell’articolo 1136, quinto comma, del codice, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente dell’assemblea. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà in apposita tabella ad esso allegata, nonché quello di concorrere all’approvazione delle deliberazioni di cui all’articolo 1117-ter del codice ed eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto .

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea

L’usufruttuario, nonchè, salvo patto contrario, il conduttore, di un’unità immobiliare esercita il diritto di voto nelle deliberazioni che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative .

Nelle altre deliberazioni il diritto di voto spetta sempre al proprietario» .

 

Art. 23

1. L‘articolo 68 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118 del codice, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice stesso, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Nell’accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano» .

Art. 24

1. L‘articolo 69 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e` notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano;

3) quando l’alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa e` a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio .

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni» .

Art. 25

1. L‘articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 71. – E ` tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l’Elenco pubblico degli amministratori di condominio .

L’iscrizione nell’elenco di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato .

Per essere iscritti nell’elenco gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, o se si tratta di società la sede legale e la denominazione, nonchè l’ubicazione e il codice fiscale dei condominii amministrati. Ai fini dell’iscrizione e del successivo aggiornamento dell’elenco, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, nè sono sopravvenute, le condizioni ostative all’iscrizione indicate nel comma ottavo. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell’ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione .

Nell’elenco sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d’iscrizione nell’elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonchè tutte le ulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l’iscrizione risulta irregolare e comporta la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell’attività in forma societaria . La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nell’elenco per i cinque anni successivi .

I dati contenuti nell’elenco sono gestiti con modalità informatizzate e consentono almeno la ricerca sia per nome dell’amministratore, sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati ed ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese .

Non si applicano le disposizioni dei commi precedenti nei confronti dei soggetti indicati nel registro dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice che svolgono la funzione di amministratore solo del proprio condominio . In tal caso tuttavia l’amministratore comunica la denominazione e l’ubicazione del condominio, i propri dati anagrafici, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’ottavo comma, nonchè la data di inizio e di cessazione dell’incarico, affinchè tali dati siano separatamente riportati nell’elenco . Gli effetti della nomina decorrono dalla data dell’avvenuta comunicazione .

Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che, salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati condannati con sentenza irrevocabile:

a) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;

b) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio .

La tenuta dell’elenco non comporta oneri a carico dello Stato» .

Art. 26

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nell’elenco di cui al primo comma dell’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, corrispondono alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il cui ammontare, tale da assicurare l’integrale copertura di tutte le spese di gestione dell’elenco, non può essere superiore al costo effettivo del servizio. Il decreto determina altresì i diritti di segreteria, a carico di quanti accedono ai dati dell’elenco, sull’attività certificativa svolta dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in misura non superiore al rimborso delle spese della copia conforme dell’elenco . L’importo dei diritti di segreteria di cui al primo e secondo periodo è aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come modificato dalla presente legge, entrano in vigore contestualmente all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore delle predette disposizioni già esercitino l’attività di amministratore

di condominio, provvedono entro i novanta giorni successivi agli adempimenti previsti dalle medesime disposizioni .

Art. 27

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile» .

Art. 28

1. All’articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: «l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile» .

Art. 29

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del decreto- legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».

 

 

 

Comunicato stampa Assoedilizia: “Ecopass”

luglio 29, 2009

Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: 

“A proposito dell’Ecopass, l’abbiamo sempre sostenuto: il principio è corretto; la modalità di attuazione è errata. 

Cercare di dissuadere gli utenti della circolazione stradale cittadina attraverso l’imposizione di una tariffa, dall’uso, sovente improprio, degli automezzi privati in città e, nel contempo, finanziare i costi del settore trasportistico pubblico sono senza dubbio finalità apprezzabili dell’azione pubblica. 

E legittimano, più che mai, una misura, quale l’Ecopass, volta a conseguirle.  

Ma certamente nel sistema di attuazione, a nostro giudizio, si ravvisano due pecche. 

 Da un lato, la limitazione dell’ambito di operatività alla sola cerchia dei Bastioni.

 D’altro lato, il meccanismo di tassazione è  assai oneroso, sia nella fase di installazione (per cui l’ammortamento dei relativi costi incide per anni sul bilancio economico finale), sia nella fase della gestione ordinaria.

 Siamo peraltro convinti che i migliori risultati, sul piano del contenimento delle emissioni inquinanti, si otterrebbe con l’estensione della misura all’intero territorio comunale: e per l’esazione basterebbe una semplice vetrofania.

 Ininfluenti, se non svianti, potrebbero risultare sondaggi e referenda tesi a verificare in proposito l’orientamento della popolazione. 

 Perché la questione difficilmente si presta a rilevazioni che abbiano una oggettiva attendibilità. 

Quando nel 1985, con un referendum cittadino, venne decisa quella chiusura al traffico entro la cerchia dei Navigli, che poi si rivelò una cattiva idea, concorsero alla decisione  favorevole quegli oltre quattro quinti della popolazione, che, risiedendo fuori dal centro, non venivano toccati dal provvedimento.

 L’Amministrazione civica abbia dunque il coraggio delle sue scelte.”

 www.assoedilizia.com

Comunicato stampa Assoedilizia: Piano-casa governativo

luglio 22, 2009

 Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:

“Il piano casa, siglato oggi dal presidente del Consiglio dei Ministri, è una prima risposta concreta e doverosa del governo al problema abitativo che interessa molte aree del Paese.

 Edilizia residenziale pubblica, (nuova edificazione e riqualificazione del patrimonio esistente), edilizia sociale, offerta in locazione sono i tre campi in cui deve articolarsi la vasta gamma di azioni che devono discendere e riconnettersi a questo provvedimento.

Il quale potrà anche esser il volano di un più complessivo sistema di interventi pubblico/privati; che è la sola via per portare a soluzione il problema del fabbisogno abitativo, pregresso ed insorgente.

 Ci attendiamo quindi una sollecita definizione anche delle tanto attese misure di incentivazione dell’investimento privato nella locazione (cedolare secca).

 Senza di esse ogni piano pubblico assume inevitabilmente la portata di una misura in grado di produrre solo interventi di nicchia, non di sistema.”

 www.assoedilizia.com

Primo aggiornamento MANIFESTO IMMAGINE ITALIA ad un mese dal suo lancio

luglio 20, 2009

La finalità è quella di approdare ad un
MANIFESTO IMMAGINE ITALIA PER  IL RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO 

in grado di ravvivare l’attenzione sui rilevanti valori storico-cultural-sociali, oltre che artistico-ambientali del nostro Paese. 

Assoedilizia, INSTAT Istituto Nazionale di studio e di tutela  dell’ambiente e del territorio, l’Associazione Italiana  Amici dei Grandi Alberghi e Polis Maker Politecnico di Milano propongono il Manifesto-Immagine Italia; un sondaggio lanciato dai mezzi di comunicazione e ripreso ed alimentato, sul sito http://www.assoedilizia.com e sui blog tematici della nostra organizzazione, riguardo ai sentimenti che le città italiane suscitano.

 Manifesto ormai già presente in molti siti internet. 

LA RICERCA 

A tal fine Assoedilizia ha raccolto, presso una serie di autorevoli referenti, appartenenti al mondo della cultura, dell’imprenditoria, delle professioni,della finanza, delle arti e dei mestieri, le indicazioni di massima che seguono,una diversa dall’altra per ogni città. Indicazioni che vengono proposte come stimolo di interesse e di riflessione e per suscitare commenti e confronti. Al termine del sondaggio si potrà disporre di un apparato di indicazioni che potrà permettere di meglio capire cosa pensano gli italiani delle loro città.

 A fianco, l’indice di gradimento e di consenso rilevato a seguito dei primi riscontri di opinione dopo la pubblicazione dei risultati della ricerca stessa, avvenuta circa un mese fa.

 – Roma, la magnificenza; (75%)
– Milano, la soddisfazione;  (70%)
– Torino, la nostalgia; (65%)
– Vercelli, lo stile; (50%)
– Aosta e la Valle, il senso della conquista; (55%)
– Bergamo, la concretezza; (65%)
– Como, la quiete; (70%)
– Brescia, la dignità; (75%)
– Mantova, l’oblio; (60%)
– Pavia, la goliardia; (65%)
– Cremona, Piacenza, l’attaccamento alla terra (60%)
– Venezia, l’incanto; (85%)
– Bolzano e l’Alto Adige, l’ascesi; (55%)
– Bologna, la familiarità; (75%)
– Ferrara, l’opulenza, (70%)
– Modena, la golosità, (75%)
– Parma, la nobiltà d’animo (70%)
– Reggio Emilia, la bonomia (65%)
– Rimini, la spensieratezza, (80%)
– Padova, la sapienza, (70%)
– Verona, la sincerità, (65%)
– Trento, l’onestà; (80%)
– Udine il Friuli, la fierezza; (75%)
– Trieste, il temperamento; (75%)
– Firenze, la contemplazione; (85%)
– Pisa, la meraviglia; (85%)
– Siena, il campanilismo; (85%)
– Lucca e la Versilia, il senso della giovinezza; (75%)
– Arezzo, l’antagonismo, (75%)
– Perugia e l’Umbria, la serenità; (80%)
– Genova e la Riviera, l’afflato poetico; (75%)
– Ancona, la laboriosità; (60%)
– Napoli, la gioia; (65%)
– Salerno e la Costiera Amalfitana, lo stupore; (70%)
– L’Aquila e l’Abruzzo, la speranza; (90%)
– Benevento e il Molise, la semplicità; (70%)
– Bari, l’ammirazione; (65 %)
– Potenza, la forza d’animo; (60%)
– Reggio Calabria, la saggezza; (55%)
– Palermo, l’amicizia; (80%)
– Catania, l’orgoglio; (80%)
– Agrigento, il respiro dell’anima; (70%)
– Cagliari e la Sardegna, la tenacia; (75%)

 LA SCHEDA TECNICA 

Questa una sintetica scheda, elaborata dal Cescat-Centro studi casa ambiente e territorio di Assoedilizia, sull’asset turistico fondato sul patrimonio ambientale, culturale, artistico d’Italia. 

– 100.000 chiese, cappelle, pievi, basiliche, cattedrali,  templi,abbazie,oratori,badie.
– 2.400 castelli iscritti al catasto; 20.000 luoghi incastellati.
– 90.000 palazzi di rilevenza storico-artistico-monumentale.  40.000 vincoli.
– 250.000 vedute, belvederi, luoghi-paesaggio di particolare pregio.
– Città d’arte,musei a cielo aperto.
– 193 borghi storici con meno di 2.000 abitanti
– 35.000 ville
– 3000 musei
– patrimonio arboreo.  -raddoppiato negli ultimi 70 anni –  di 12 miliardi di alberi ( 200 ogni abitante; 40.000 per chilometro quadrato )
– 22 parchi nazionali (più 2 in attesa dei provvedimenti attuativi) che coprono oltre 1.500.000 ha pari al 5% del territorio nazionale
– 1121 aree protette (parchi fluviali, archeologici, naturali, regionali- storici e urbani -, aree naturali marine protette, sommerse,  riserve naturali integrali e guidate, ecc.).
– 8.000 chilometri di coste marine con 171 porti turistici (105.000 ormeggi)
– 1300 chilometri di sponde lacustri, con attrezzature e  reti di navigazione lacuali . 

 INVITO AL LETTORE 

Poiché si tratta di una mera operazione mediatica l’invito è quello di diffondere questo manifesto inviandolo con posta elettronica ad amici e conoscenti e di invitarli a fare lo stesso.

 Inserire il manifesto nel maggior numero di siti internet. 

Nel blog Instat potranno raccogliersi commenti ed idee. 

www.assoedilizia.com

 BLOG TEMATICI 

 www.instat.wordpress.com
 www.lariformastatale.wordpress.com
 www.energiaedambiente.wordpress.com

 

Comunicato stampa Confedilizia: Fuori dal perimetro di contribuenza niente contributo di bonifica

luglio 20, 2009

FUORI DAL PERIMETRO DI CONTRIBUENZA NIENTE CONTRIBUTO DI BONIFICA
 Lo afferma la Confedilizia, sulla base di sentenze della Cassazione e del Tribunale di Piacenza

 Il contributo di bonifica, sempre che sussista un beneficio apportato da un’opera di bonifica che aumenti il valore di case e condominii, può essere imposto solo nei limiti territoriali delimitati da un perimetro di contribuenza trascritto.

Lo afferma la Confedilizia dopo che pronunce sulla indispensabilità dell’esistenza del perimetro (e della sua trascrizione) sono state emesse sia dalla Cassazione che dal Tribunale di Piacenza.

Nel comunicato della organizzazione dei condòmini e proprietari di casa si fa notare che la Cassazione, in una recentissima sentenza, ha affermato che il perimetro di contribuenza consiste “in quell’area che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere (di bonifica) realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto”. Altrettanto esplicite – afferma sempre la Confedilizia – sono due sentenze, anch’esse recentissime, del Tribunale di Piacenza. In entrambe, si fa presente che “in forza dei principii affermati dalla consolidata giurisprudenza, il potere impositivo dei Consorzi di bonifica si fonda su due concorrenti presupposti, e precisamente sull’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e sulla configurabilità di un beneficio derivante dall’opera di bonifica, come previsto dall’art. 860 Cod. civ. e dall’art. 10 del R.D. 215/’33”. E’ chiaro che dell’esistenza del perimetro e dell’avvenuta sua trascrizione (obbligatoria per legge) deve dare prova il Consorzio, avanti le Commissioni tributarie (che sono oggi competenti a giudicare se i contributi siano o no dovuti).

 Roma, 18 luglio 2009

UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa Assoedilizia: Vacanze 2009: Vademecum per la casa in sicurezza e per la protezione degli anziani soli

luglio 17, 2009

Milano – Alla vigilia delle vacanze estive che lasciano milioni di case incustodite in città, Assoedilizia rinnova i propri suggerimenti per limitare al massimo possibili visite sgradite e sorprese al ritorno.

 E, con il pensiero rivolto agli anziani che le vacanze proprio non le fanno e che restano ancora più soli in condominii semideserti, indica alcuni elementari regole di comportamento prudente. 

AVVERTENZE GENERALI

 1 – Lasciare al custode (se la casa è munita di portineria) il numero di telefono dove si è reperibili in caso di emergenza. 

Assoedilizia da anni ha istituito corsi di formazione dei custodi di palazzi;istruendo, ad oggi, circa 10 mila addetti.

 Assindatcolf, peraltro, che svolge presso Assoedilizia l’attività complementare di assistenza ai datori di lavoro al personale domestico segue oltre 2500 associati. 

Se lo stabile è privo dell’utile servizio di portineria, lasciare il proprio numero di telefono, e magari una copia delle chiavi di casa a persona di fiducia (il vicino che non fa le vacanze, ma anche il panettiere, il barista che rimangono in città). Utile pure un messaggio, sempre con il numero di telefonino, sulla propria segreteria telefonica. Mettere al sicuro oggetti di valore, riprodurre e conservare con sé documenti personali, delle automobili o motoveicoli e delle proprietà, nonché le polizze di assicurazioni.

 2 – C’è chi incolla un bigliettino sulla porta di casa per informare dove è reperibile, dimostrando senso civico, ma anche un po’ di leggerezza: è come dire che l’appartamento è vuoto, i ladri si accomodino. Evitare che si accumuli posta nella cassetta delle lettere accordandosi con il postino affinché la trattenga o facendola ritirare da un parente od amico.

 3  – GAS METANO – E’ opportuno chiudere bene i rubinetti di afflusso del gas di tutti gli apparecchi, compresi gli scaldabagni e le caldaiette; e, per maggiore sicurezza, chiudere anche il contatore. Se questo è collocato in locale diverso dall’abitazione, ed è di difficile accesso (ad esempio, la porta è chiusa a chiave), tenere presente che c’è sempre un rubinetto sul condotto principale di afflusso del gas nell’abitazione, e operare su quello.

 4 – Se si avverte un forte odore di gas provenire da un alloggio, non suonare alla porta, telefonare o usare il citofono (eventuali scintille delle apparecchiature elettriche potrebbero innescare la miscela esplosiva), ma bussare e chiamare a voce nell’eventualità che in casa ci sia qualcuno.

 5 – Se il pericoloso combustibile si è diffuso nella tromba delle scale, aprire le finestre per “depurare” l’atmosfera satura, quindi chiamare i vigili del fuoco. Questi possono entrare nell’abitazione, arrecando il minor danno possibile alla porta o alle finestre, risolvere il problema, e, dopo essere usciti, devono bloccare l’apertura in maniera tale che l’alloggio non sia accessibile ai malintenzionati. Se questo non è possibile, il caposquadra ha l’obbligo di avvertire la pubblica sicurezza. 

 6 -ELETTRICITA’ – Il discorso è più complesso. Si può togliere la corrente dalla rete domestica agendo sul salvavita o sul contatore: ma in questa maniera si manda in rovina il contenuto del frigorifero e, se c’è un impianto di allarme, esso comincia a suonare. Provvedere comunque a togliere dalle prese elettriche a muro le spine di elettrodomestici, lampade, televisore, computer ecc.

 7 – Ricordarsi di togliere dalla presa anche il cavo dell’antenna tv. In caso di temporale può succedere che un fulmine sia attirato dall’antenna e che si scarichi all’interno dell’appartamento, danneggiando irrimediabilmente tutti gli apparecchi collegati e provocando, talvolta, un incendio. 

 8  ACQUA – Chiudere tutti i rubinetti della cucina e dei sanitari e il rubinetto centrale di adduzione del liquido. Ricordarsi che i vigili del fuoco possono intervenire in assenza dell’occupante dell’alloggio – con le inevitabili conseguenze – anche in caso di allagamento. 

9 FURTI  – Provvedere ad una efficace “difesa passiva” garantita da porta blindata, inferriate per le finestre accessibili anche dal tetto (mansarde, solai), “fermi” alle tapparelle le quali devono essere di materiale antisfondamento.

 10 – Opportuno dotarsi di impianto di allarme, realizzato da un tecnico. Se l’assenza è di pochi giorni, un altro deterrente è costituito dal lasciare accesa una luce oppure la radio. 

 11 – Chi avesse una cassaforte in casa sarebbe opportuno che trasferisse in banca il suo contenuto; lasciandone nel contempo spalancato il portello, ad evitare scassi inutili.

 12  ANZIANI SOLI IN CASA – Nel caso di stabile privo di portineria, non aprire mai a chi citofona se non si tratta di persona conosciuta (naturalmente il portone d’ingresso deve essere sempre chiuso, lo impone il regolamento condominiale).

 Stessa precauzione se uno sconosciuto si presenta alla porta: non aprire mai, anche se fa riferimento a vostri congiunti. Se insiste, chiamare subito le forze dell’ordine.

 13 – Diffidare anche se lo sconosciuto si presenta  munito di tesserino di riconoscimento (dell’azienda del gas, della luce ecc.): il tesserino può essere falso.

Non son mancati casi di gente che si presenta in divisa.

 Se lo sconosciuto insiste adducendo motivi di emergenza (controllo per una fuga di gas, ad esempio), telefonare all’azienda per controllare se è vero; oppure chiamare un vicino/a.

 14 – Se si decide di far entrare in casa lo o gli sconosciuti, sempre e solo con l’assistenza di un vicino/a, controllarne a vista gli spostamenti. Se sono più di uno,  evitare che si separino: succede infatti che mentre uno intrattiene l’anziano, il complice passi rapidamente in rassegna le stanze arraffando quanto capita.

 15 – Tenere ben presente che nessun rappresentante di ente fornitore può chiedere denaro per qualsiasi motivo: eventuali addebiti verranno fatturati in bolletta.

 16 – Si sa che l’anziano solo spesso accoglie con piacere ogni novità che allevii la monotonia della giornata: evitare comunque sempre di far entrare in casa sedicenti rappresentanti, esponenti di comunità religiose, presunti benefattori alla ricerca di fondi per qualche opera buona: i beneficati sarebbero solo loro. 

 www.assoedilizia.com

 

Legge Regionale n. 129 – Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia

luglio 16, 2009

VIII LEGISLATURA                                                                                                     ATTI: 015996

 LEGGE REGIONALE N. 129

 Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia

  

Approvata nella seduta del 14 luglio 2009

 

Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare                                                     LCR/0129  CC1


Art. 1
(Finalità generali)

 1. La presente legge, anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato.

 Art. 2
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)

 1. E’ consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

 a)    la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;

b)   la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.

Per gli edifici con attività economiche in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, gli interventi edilizi consentiti non possono comportare modificazione della destinazione d’uso.

 2. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

 3. Gli interventi edilizi consentiti in base al presente articolo non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti previsti dai provvedimenti regionali in materia di efficienza energetica in edilizia, di cui agli articoli 9 e 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).

 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.


Art. 3
(Facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti)

 1. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:

 a)    uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;

b)   diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.

 2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tale diminuzione non è richiesta per gli edifici il cui fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale sia inferiore al rispettivo valore limite previsto, per gli edifici di nuova costruzione, dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. A conclusione dell’intervento il proprietario deve dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio.

 3. All’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

 4. All’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, è subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all’articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere è formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.

 5. E’ ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.

 6. L’incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 7. Gli interventi ammessi ai sensi dei commi da 1 a 6 non possono essere realizzati cumulativamente. I medesimi interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati dal comma 3, secondo periodo, non possono determinare il superamento dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso o, in alternativa, possono confermare la volumetria esistente. Agli incrementi volumetrici di cui ai commi da 1 a 6 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).

 8. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere realizzati sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della medesima legge regionale, ad eccezione degli interventi di cui al comma 4 e di quelli da realizzare nei comuni classificati in zona sismica 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, e delle successive disposizioni regionali attuative, che sono in ogni caso subordinati all’acquisizione del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005.

 9. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo le denunce di inizio attività o le richieste di permesso di costruire devono essere presentate entro diciotto mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6.

 10. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 Art. 4
(Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica)

 1. In alternativa a quanto previsto dall’articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.

 2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:

a)      per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l’utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;

b)      per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l’attrezzatura delle aree esterne, l’eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.

La nuova volumetria di cui al comma 1 può essere ceduta in tutto o in parte ad altri operatori che si impegnino a realizzare gli alloggi di cui al comma 1; i relativi proventi sono destinati al risanamento energetico e ambientale del quartiere.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati esclusivamente previa acquisizione del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 12/2005, da richiedere entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data indicata all’articolo 6. Gli interventi devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

 4. Al fine di assicurare la coerenza con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica degli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi al sistema integrato di fondi immobiliari, la Regione promuove il coordinamento dei soggetti pubblici, privati e del terzo settore e sottoscrive gli accordi di programma di cui al comma 4 del medesimo articolo 11, anche ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1.

 5. Al fine di accelerare la conclusione degli interventi regionali di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento ai procedimenti attribuiti alle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.) ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle aziende lombarde per l’edilizia residenziale (A.L.E.R.)), con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli interventi considerati prioritari per assicurare l’efficace utilizzo delle risorse impegnate e i provvedimenti necessari per la conclusione dell’intervento nonché il quadro finanziario dello stesso.

 6. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto o dei decreti di cui al comma 5, gli enti competenti avviano i procedimenti necessari alla conclusione degli interventi, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora venga riscontrato in seguito un ritardo di almeno trenta giorni nell’assunzione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa assegnazione, da parte del dirigente competente, di un termine per l’espletamento delle attività necessarie, con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato un commissario ad acta che provvede in sostituzione degli organi competenti inadempienti. Per lo svolgimento dei propri compiti, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell’intervento.

 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 e la modalità di determinazione dei compensi dei commissari, comunque a carico dell’ente inadempiente, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

  

Art. 5
(Disposizioni generali per l’attuazione della legge)

 1. Possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette, gli interventi edilizi di cui agli articoli 2 e 3, nonché quelli di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, limitatamente al caso di quartieri E.R.P. confinanti con aree inserite in parchi regionali e già di proprietà pubblica. Gli interventi edilizi di cui al precedente periodo possono essere realizzati in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto, o in deroga a questo se vigente o adottato, e devono garantire il rispetto del codice civile e delle leggi per la tutela dei diritti dei terzi, delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici, nonché di quelle in materia di tutela idrogeologica, del paesaggio e dei beni culturali e monumentali. Per gli interventi realizzabili nei parchi regionali i limiti massimi di incremento volumetrico previsti dagli articoli 3 e 4 sono ridotti di un terzo, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

 2. Nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3 e 4, commi da 1 a 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64, commi 8 e 9, della l.r. 12/2005, intendendosi dimezzato il termine ivi previsto.

 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 non si applicano:

 a)    in aree soggette a vincolo di inedificabilità in base a disposizioni di legge o di pianificazione territoriale ed urbanistica;

b)   con riferimento ad edifici e relativi ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico, specificamente vincolati in relazione a tali caratteri;

c)    con riferimento ad edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati.

 4. Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento.

 5. In sede di formazione o adeguamento del piano di governo del territorio, il comune verifica l’eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall’attuazione della presente legge.

 6. Entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione, possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate nell’articolo 6 non trovano applicazione, in ragione delle speciali peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche delle medesime, compresa l’eventuale salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, nonché fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della presente legge con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.

  Art. 6
(Disposizioni finali)

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, commi da 1 a 3, e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 16 ottobre 2009.

 2. Al fine di monitorare l’attuazione della presente legge, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei relativi dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.

 Art. 7
(Entrata in vigore)

 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Luci ed ombre delle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico – Articolo di Benito Sicchiero

luglio 15, 2009

Dal Presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici lucida analisi del fenomeno, fuori del coro, al Seminario di Roma.
LUCI ED OMBRE DELLE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Di Benito Sicchiero

 Se  le dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico sono una necessità per consentire allo Stato di ridurre il debito e alle Amministrazioni locali di assicurare i servizi ai cittadini, è altrettanto vero che il loro obiettivo non deve essere solo quello di fare cassa, ma  perseguire fini sociali e di sviluppo. Così , in piena assonanza con la relazione del Presidente di Assoedilizia e Vice Presidente di Confedilizia avv. Achille Colombo Clerici, il componente della Commiss ione Finanze On.le Marco Causi ha concluso i lavori del Seminario “Alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali” organizzato a Roma, Sala Capitolare  del Senato della Repubblica, da Sspal-Scuola superiore pubblica amministrazione  locale e Ifel-Fondazione Anci.

Ancora Causi, ricordato che l’incremento del valore della rendita urbana non è una variabile indipendente, ma dipende da quale tipo di sviluppo si vuole dare alla città, ha riconosciuto a Colombo Clerici il merito di avere indicato, nella assenza della valutazione urbanistica, una delle cause che minano il successo delle dismissioni.

Seminario importante, questo di Roma, che è servito agli esperti per fare il punto sul complesso e delicato meccanismo dell’alienazione di parte dell’immenso e spesso scarsamente utilizzato patrimonio immobiliare pubblico, considerato oltre tutto il momento particolare: crisi dell’economia e del mercato immobiliare, def icit e debito in aumento, tagli di Regioni e Comuni al welfare, tanto per citare . E su tutto, incombente, l’ingloriosa conclusione di Scip 2 che, anziché portar e denaro alle esauste casse pubbliche, si è tradotta in un “buco” valutato tra u n miliardo e un miliardo e mezzo di euro.

Due le sessioni dei lavori, alle quali hanno portato i saluti Giuseppe Franco Ferrari, Presidente di Ifel e Baldovino de Sensi, Direttore di Sspal: alla prima, p resieduta da Francesco Monaco, Ufficio Formazione & Servizi Ifel, sono intervenuti Giuseppe Franco Ferrari (Università Bocconi di Milano, Ifel) sul tema “La disciplina amministrativa”; Carlo Buonauro, Magistrato del Tar Campania, Docente Ss pal, “I profili di diritto civile”; Maurizio Delfino, Consulente del Ministero dell’Interno, Università Lumsa “Potenzialità dell’utilizzo dei proventi della ven dita patrimoniale e profili contabili”; Armando Borghi,  Sda Bocconi di Milano, “Il punto di vista del mercato”; Massimo Giuliani, presidente Inu Lombardia “La disciplina urbanistica ed edilizia dei beni in via di alienazione”. Esperti e docenti hanno  illustrato prevalentemente le complesse norme e modalità necessarie per effettuare la dismissione di immobili pubblici, anche se si è affrontato il tema delle conseguenze per i cittadini. Due tra i molti e interessanti spunti offerti: le dismissioni non devono servire per finanziare la pubblica aministrazione, ma per migliorare i servizi; componente fondamentale per una buona qualità della vita gr azie alla quale la città prospera e i valori immobiliari si incrementano.

Alla rigorosa trattazione scientifica della prima parte della giornata è seguito , nel pomeriggio, il confronto tra gli operatori sul campo: proprietari privati,  sindaci, Agenzia del Territorio.

Presieduta da Franco Ferrari la sessione ha visto gli interventi di Gabriella Alemanno, Direttore dell’Agenzia del territorio; di Achille Colombo Clerici, Presi dente di Assoedilizia e Vice Presidente di Confedilizia; del Sindaco di Varese A ttilio Fontana e dell’Assessore ala Casa del Comune di Milano Gianni Verga. Conclusioni dell’On. Marco Causi, Commissione Finanze Camera dei Deputati.

Che il pubblico, a cominciare dallo Stato, non sia buon gestore del proprio patrimonio è cosa risaputa: e che cerchi di disfarsi di una fonte di perdite e di grane (basti pensare alle case popolari) è altrettanto vero. Si impone perciò una alleanza con l’Agenzia in grado di offrire strumenti e conoscenze per conoscere prima e gestire meglio poi tale patrimonio. Non è scoprire l’acqua calda: all’estero ci sono agenzie pubblico/private composte da esperti che gestiscono con conoscenza di causa il patrimonio immobiliare pubblico.

Ed è proprio sulla “cultura delle dismissioni” che si è soffermato Colombo Cleri ci con un articolato intervento (che pubblichiamo integralmente nel sito:  www.instat.wordpress.com ) destinato a costituire il controcanto dell’intera sessione: una analisi lucida e informata che ha indicato punti di forza e di debolezza dell’intero progetto governativo, con uno specifico riferimento/critica ai nuovi riclassamenti catastali ch e solo a Milano – una delle poche città ad avviarli – ha colpito finora 16.000 proprietari.

Tra attesa del federalismo fiscale, contraddizioni delle leggi, complessità della loro applicazione, carenza di professionalità, i pubblici amministratori hanno  confessato le loro personali “vie crucis” con qualche risultato positivo, però,  riassumibile per il Comune di Milano in oltre 250 milioni di euro negli ultimi due anni. E confermando comunque la ferma intenzione: gli itinerari delle alienazioni devono essere trasparenti e ispirati a processi industriali di remunerazione affinché il patrimonio immobiliare pubblico sia una risorsa economica per la ripresa.

www.assoedilizia.com
www.instat.wordpress.com

Comunicato stampa Assoedilizia: I Giovani di Assoedilizia e della Associazione Amici di Milano agli Stati Generali dell’Expo: presenti per contribuire

luglio 15, 2009

Il Gruppo Giovani di Assoedilizia ed i Giovani Amici di Milano salutano l’iniziativa degli Stati Generali dell’Expo’ come fondamentale per iniziare la preparazione della grande manifestazione del 2015.

 Solo con una qualificata partecipazione della società civile e delle sue rappresentanze, infatti, si può intraprendere un grande sforzo che non tocchi solo le infrastrutture o la ristrutturazione del comparto turistico – di cui peraltro hanno disperatamente bisogno Milano e la Lombardia – ma che faccia scaturire anche una rinascita culturale della città e della sua dimensione internazionale.

 Il Gruppo Giovani di Assoedilizia, con Amici di Milano, mette a disposizione il grande patrimonio di conoscenza della città e della Regione e delle sue potenzialità,in termini di relazioni, di radicamento nei grandi valori ambrosiani, che le deriva dall’essere Assoedilizia la legittima rappresentanza della borghesia storica milanese.

 Offre, inoltre, la ricca rete di giovani del “Forum Milano Giovani Propone”, di cui fa parte ed è animatore, il primo momento di incontro e confronto stabile fra associazioni di giovani imprenditori, professionisti e ricercatori attivo fin dal 2006.

 Come più volte espresso nell’ultimo anno al Sindaco Moratti e al Presidente Formigoni è forte il desiderio dei Giovani di Assoedilizia  di dare un contributo per un evento – l’Expo 2015 – che non deve essere solo cemento, ferro e asfalto, ma riappropriazione per Milano di un ruolo internazionale e occasione per la città di risvegliare straordinarie energie sopite.

 Con questo spirito i Giovani di Assoedilizia, con Amici di Milano, saranno presenti il 16 e il 17 luglio a tutte le sessioni degli Stati Generali portando il saluto e l’appoggio di tutti i 10.000 soci dell’Associazione e del suo Consiglio Direttivo.

www.assoedilizia.com